Si trasmette la comunicazione della DG sul tema in oggetto e si rimanda agli indirizzi operativi cui attenersi scrupolosamente, come precedentemente concordati e comunicati con le email in calce.
Si ricorda inoltre che le attività in zona di restrizione per la PSA devono rispettare le misure di biosicurezza conformi agli allegati I e II dell’ordinanza commissariale n. 5/2023 sintetizzate di seguito:
MONITORAGGIO AMBIENTALE E FAUNISTICO
- a) al termine dell’attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l’attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
- c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all’arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
- e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività
VEDI PDF >> “Monitoraggio beccaccia in Regione Lombardia 2024″