PUBBLICAZIONE lettera per chiarimenti riguardo il riso non germogliato.

Vedi PDF >> “Doc. Gestione Territori Risaie non Attive”

Informiamo i soci della mail di risposta ricevuta da regione Lombardia riguardo la lettera inviata (inserita in allegato).

 

“Buongiorno,
con riferimento alla richiesta in oggetto questo Ufficio territoriale esprime il seguente parere.

L’art. 37 comma 8 della LR 26/93 prevede il divieto di esercizio dell’attività venatoria in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, ovvero su terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

L’andamento agrometeorologico degli scorsi mesi ha determinato situazioni tali per cui alcune coltivazioni di riso verranno lasciate in campo, poiché il ciclo vegetativo non è stato portato a termine (mancata maturazione) o, nella prevalenza dei casi,  non risulta economicamente vantaggiosa la raccolta (scarsità quali-quantitativa della granella).  

Pur riconoscendo che le casistiche sopramenzionate possano, -non portando ad alcun raccolto-, classificarsi come colture NON in atto, è necessario garantire senza possibilità di interpretazione se lo stato di fatto dell’appezzamento ne determini lo stato di “in attualità di coltivazione” o meno, pertanto con possibilità di esercizio dell’attività venatoria o meno.

 Salvo situazioni di totale assenza di prodotto in campo (mancata spigatura), per le casistiche intermedie l’utilizzo di criteri tecnico-agronomici per la valutazione dello stato colturale dei singoli appezzamenti, pur se teoricamente applicabile, risulta indubbiamente di difficile e chiara attuazione da parte di personale non specializzato: cacciatori in primis e personale di Vigilanza; pertanto, in via precauzionale, a parere di questo Ufficio, le coltivazioni di riso “in piedi” vanno considerate in “attualità di coltivazione” almeno per tutto il periodo corrispondente all’ordinaria epoca di raccolta: da settembre (varietà precoci) a fine novembre (varietà tardive).

Cordialmente.”